L'art. 2 della Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", definisce un incendio boschivo come un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all'interno delle stesse aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree. Quando il fuoco possa svilupparsi in prossimità di aree dove siano presenti prevalentemente case, edifici o, più in generale luoghi frequentati da persone, si parla di incendi di interfaccia. La L. 353/2000 stabilisce che le Regioni debbano approvare il "piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" sulla base delle linee guida emanate con successivo DM 20 dicembre 2001. La Regione Emilia-Romagna, che già dal 1999 si era dotata autonomamente di un piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi, ha provveduto all'elaborazione di tale piano con aggiornamenti a cadenza quinquennale l'ultimo dei quali, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1211 del 18/07/2022, è riferito al periodo 2022-2026. Ai fini della definizione di scenari propedeutici alla pianificazione di Protezione Civile, così come indicato nel "Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile" redatto dal DPC nell'ottobre 2007, l'attenzione viene focalizzata sugli incendi boschivi di interfaccia. A tal fine è stato elaborato il dato "Aree a pericolosità incendi d'interfaccia - scala provinciale" che costituisce lo scenario di pericolosità per questa tipologia di evento alla scala provinciale.